Procedura di whistleblowing

La procedura di whistleblowing garantisce un canale sicuro e protetto attraverso il quale i dipendenti, i collaboratori o anche soggetti esterni a Electraimpianti srl possono segnalare in modo confidenziale alla Società un fatto illecito, un evento che potrebbe costituire un reato, o comunque una condotta irregolare o una violazione della normativa interna all’azienda, comprese le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento.

Pertanto, in applicazione del D. Lgs 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, Electraimpianti srl indica i seguenti canali di segnalazione:

  • Lettera cartacea raccomandata semplice o a/r in busta chiusa indirizzata all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01, al seguente indirizzo: avv. Enrico De Negri, Corso Andrea Palladio, 131, 36100 Vicenza;
oppure

  • Richiesta di appuntamento all’Organismo di Vigilanza citato, mediante invio cartaceo all’indirizzo descritto in precedenza.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione non anonima, il Gestore della segnalazione comunicherà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio (risposta cartacea, messaggio e-mail o telefonico).

L’obbligo di cui sopra non si applica se il segnalante ha rifiutato l’avviso di ricezione o il Gestore della segnalazione ha motivo di credere che l’avviso di ricevimento rivelerebbe l’identità della persona segnalante (ad esempio nel caso in cui il segnalante abbia fornito dati di contatto che, se usati dal Gestore della segnalazione, palesemente comporterebbero il rischio di una divulgazione dell’identità del segnalante che vuole restare anonimo).

Il segnalante verrà riscontrato sull’esito della segnalazione entro il termine di 3 mesi, decorrente dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun iniziale avviso al segnalante (ad es. perché è rimasto anonimo), dal settimo giorno successivo al ricevimento della segnalazione.

I dati del segnalante verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 - GDPR.

Si comunica, infine, che, come previsto dalla norma di cui al D. Lgs. 24/2023, l’ANAC ha istituito un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante (vedasi il sito www.anticorruzione.it).